Se si ha intenzione di comprare un immobile da destinare ad abitazione principale è importante sapere che è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali significative in termini di riduzione delle imposte, limitazione del potere di accertamento di valore, etc.
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Quali sono le agevolazioni prima casa 2024?
- riduzione dell’imposta di registro (se si acquista da soggetti privati) e dell’IVA (se si acquista da imprese di costruzioni e ristrutturazioni);
- esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso catasto e registri immobiliari;
- detrazione dall’IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari nella misura del 19% per quanti acquistano una casa da destinare ad abitazione principale. Beneficiano dell’agevolazione tutti i contribuenti che hanno sostenuto la spesa, oppure anche per la quota relativa ai familiari (coniuge) a carico. Questo tipo di detrazione è fruibile sia nel modello 730 che nel modello Redditi Persone Fisiche.
Quando si applicano le agevolazioni prima casa 2024?
Le imposte da pagare quanto si acquista una casa dipendono da due fattori:
- se il venditore è un privato o un’impresa;
- se l’acquirente beneficia o meno dell’agevolazione “prima casa”.
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali prima casa sono estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Quali imposte si devono pagare?
Nel caso di acquisto con agevolazione prima casa da un venditore privato o da un’impresa che vende in regime di esenzione IVA (impresa di costruzione o ristrutturazione che vende dopo 5 anni dalla data di conclusione dei lavori, altre imprese) si applicano le seguenti imposte indirette (nota II-bis all’art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986):
- L’imposta di registro applicata al prezzo della rendita catastale rivalutata pari al 9%, mentre per le vendite soggette ad IVA si applica l’aliquota del 10%
- imposta ipotecaria: generalmente 50 euro; Questa imposta può variare fino a un massimo di € 200.
- imposta catastale: 50 euro. Questa imposta può variare fino a un massimo di € 200.
Lo stesso trattamento fiscale si applica anche alle pertinenze (ad esempio box, cantina, etc.) anche se acquistate con atto separato da quello di compravendita della prima casa.
Riacquisto della prima casa entro un anno: a chi spetta il credito d’imposta
Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici prima casa, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato (art. 7, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Quando si perde il beneficio prima casa?
L’agevolazione prima casa si perde al ricorrere delle seguenti situazioni:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;
- l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto (a meno che, entro un anno, non si riacquisti un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale);
- non si sposta la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa.
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