
Nell’articolo che vi proponiamo oggi vi andiamo a dare alcune delucidazioni a riguardo della legge di conversione del Decreto Legge 69/2024, più conosciuto come decreto salva casa 2024, che è stata approvata in via definitiva dal Senato. Ma vediamo cosa prevede il decreto salva casa, dall'abitabilità per i mini appartamenti, alla sanatoria per le lievi difformità edilizie, fino al cambio di destinazione d'uso e al recupero dei sottotetti.
Decreto salva casa, sì alle mini abitazioni
Il decreto Salva casa supera le condizioni di abitabilità stabilite da un decreto ministeriale del 1975. L'abitabilità varia in base al numero di occupanti e alla destinazione d'uso degli immobili. Il decreto dà il via libera alle mini abitazioni e ai mini appartamenti.
In particolare, il decreto prevede che è considerata abitabile una casa:
con un'altezza minima di 2,40 metri e una superficie di 28 m2 nel caso di bilocali
con un'altezza minima di 2,40 metri e una superficie di 20 m2 nel caso dei monolocali
La sola novità riguarda il fatto che queste condizioni sono richieste, oltre che per ottenere l'agibilità da parte del professionista, anche per "l'acquisizione dell'assenso dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente".
Cosa si può sanare con il decreto Salva casa
Dichiarano che il decreto Salva casa serve a sanare le piccole irregolarità che bloccano i lavori e non costituisce un condono edilizio. La legge prevede per gli interventi realizzati fino al 24 maggiori tolleranze costruttive. Le soglie di tolleranza sono le seguenti:
6% se l'abitazione non supera i 60 metri quadrati
5% per le superfici tra i 60 e i 100 metri quadrati
4% per le superfici tra i 100 e i 300 metri quadrati
3% per le superfici tra i 300 e i 500 metri quadrati
2% per le superfici superiori a 500 metri quadrati
Stato legittimo degli immobili
Tra le novità della legge durante il suo iter parlamentare ci sono quelle che riguardano lo stato legittimo degli immobili e che prevedono:
le difformità e gli abusi presenti sulle parti comuni di un edificio condominiale non potranno bloccare i lavori di riqualificazione di un appartamento
le irregolarità di un singolo appartamento non potranno bloccare la ristrutturazione delle parti comuni di un condominio
Inoltre, ci sarà più tempo per rimuovere gli abusi edilizi. L'obbligo di procedere entro 90 giorni dall'ingiunzione del Comune slitta, infatti, fino a 240 giorni. Sarà l'amministrazione comunale a decidere se disporre il rinvio nei casi "di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti negli immobili”.
Eliminazione della "Doppia conformità"
Il decreto prevede l'eliminazione della cosiddetta "doppia conforme" per gli abusi edilizi minori. Per sanare gli abusi più piccoli sarà sufficiente che l'intervento sia in linea con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e non con le regole che vigevano al momento della realizzazione dell'abuso.
Decreto salva casa, le vetrate panoramiche
Il decreto introduce nuove categorie di interventi in edilizia libera che possono essere realizzate quindi senza nessun titolo abilitativo. Nello specifico si tratta della
installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA)
installazione di strutture fisse destinate alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende a pergola o bioclimatiche
Saranno considerati interventi in edilizia libera anche quelli che riguardano
installazione di pompe di calore fino a 12 kW
eliminazione di barriere architettoniche
manutenzione ordinaria
Recupero del sottotetto abitabile
Anche i sottotetti possono diventare abitazioni. "Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo il recupero dei sottotetti è comunque consentito nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati
i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio,
non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali
sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita".
Il cambio di destinazione d'uso nel Salva Casa
Il cambio di destinazione d'uso della singola unità immobiliare, con o senza opere, all'interno della stessa categoria funzionale, è sempre consentito nel rispetto della normativa di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Inoltre, per le unità immobiliare poste al piano terra (primo piano fuori strada) al seminterrato il passaggio alla destinazione residenziale "è disciplinato dalla legislazione regionale.
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