La compravendita di una casa è una delle scelte più importanti nella vita di una persona. Per questa ragione è necessario conoscere tutti i passi necessari che vanno dalla scelta di un'abitazione all'atto di compravendita vero e proprio. Tra questi, uno step importante è il rogito stipulato dal notaio. Nell’articolo di oggi vi diamo tutte le delucidazioni a riguardo.
Cos’è il rogito notarile e a cosa serve
Per la compravendita di una casa e soprattutto per tutelare al meglio i cittadini, lo Stato richiede che il contratto sia stipulato da un pubblico ufficiale imparziale e specializzato sulla materia: il notaio.
Il notaio, per legge, tutela acquirente e venditore, garantendo che l’acquisto dell’immobile avvenga nel rispetto di tutte le norme di legge. Per questo è consigliabile rivolgersi a lui fin dall’inizio delle trattative prima ancora di firmare proposte di acquisto o contratti preliminari, che sono già vincolanti"
Cos’è il rogito notarile? "Il rogito è l’atto pubblico con cui il notaio stipula un contratto di compravendita, permuta o divisione, un mutuo ipotecario, un verbale societario e molto altro.
Qual è la differenza tra rogito e atto notarile
Spesso si sente parlare di rogito notarile e di atto notarile. Ma qual’è la differenza tra i due? Nessuna differenza, di fatto. L’atto notarile è il termine generale che comprende atti pubblici, scritture private autenticate dal notaio, verbali societari ricevuti dal Notaio, atti unilaterali come procure, atti successori ecc.
Qual è la documentazione richiesta per il rogito
Per la redazione del rogito notarile sono richiesti tutti una serie di documenti che riguardano principalmente il venditore, ma anche l'aspirante acquirente.
La documentazione richiesta dipende dal tipo di rogito che si vuole stipulare.
Per la compravendita di una casa ad esempio si richiede al venditore
il rogito di provenienza dell’immobile,
la documentazione dalla quale evincere la regolarità edilizia dell’immobile (licenze, abitabilità o dichiarazione riassuntiva di un tecnico),
attestato di prestazione energetica per gli immobili abitativi e produttivi,
certificato di destinazione urbanistica per i terreni,
estratto di matrimonio (per verificare lo stato patrimoniale del venditore e l’esistenza o meno di fondi patrimoniali o altri vincoli)
altri documenti che possono variare in base alla tipologia di atto richiesta,
All’acquirente vengono richiesti
documenti anagrafici e estratto matrimonio
titoli utilizzati per il pagamento del prezzo.
Il notaio indagherà poi presso l’acquirente sulle possibilità per il medesimo di godere o meno di agevolazioni, richiedendo di produrre la relativa documentazione necessaria per attestarne i requisiti"
Cosa succede il giorno del rogito?
Uno dei momenti più attesi nel processo di compravendita immobiliare riguarda il giorno del rogito.
Le parti si presentano personalmente o a mezzo di un procuratore - munito di procura notarile- davanti al notaio incaricato della stipula, che dá loro lettura integrale dell’atto, ne richiede la conformità alla loro volontà e, in caso affermativo, lo fa sottoscrivere, sottoscrivendolo a sua volta per concluderlo
Da quel momento l’atto è perfezionato ed operativo, fatte salve le formalità fiscali che il notaio adempie, tempestivamente, in luogo delle parti e quale loro sostituto di imposta, versando allo Stato, senza alcun aggio o aggravio, le giuste imposte dal medesimo Notaio auto liquidate in base al tipo di atto posto in essere e ai requisiti oggettivi e soggettivi relativi, nel rispetto della legge e della normativa fiscale.
Quali sono i documenti che rilascia il notaio dopo il rogito?
Contestualmente al rogito, il Notaio può rilasciare alle parti, a loro richiesta
un certificato di avvenuta stipula che attesta, indicando i dati anagrafici delle parti e gli estremi catastali dell’immobile ovvero i dati dell’operazione svolta, che l’atto di cui trattasi è stato effettivamente stipulato dai soggetti ivi indicati ed è perfezionato ed operativo.
Dopo l’espletamento delle formalità fiscali, il Notaio rilascia alle parti:
una copia cartacea o digitale, conforme all’atto originale stipulato, il cui unico originale rimane invece depositato presso il Notaio e raccolto, insieme agli suoi rogiti, in appositi volumi rilegati, che rimarranno presso lo studio del notaio fino al suo pensionamento o al suo decesso, quando verranno poi trasferiti all’archivio notarile distrettuale.
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