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ISEE 2024: DETRAZIONI CASA E SPESE AGENZIA IMMOBILIARE

Oggi abbiamo il piacere di illustrarvi alcune specifiche in materia di detrazioni spettanti ai contribuenti che acquistano un immobile tramite intermediario.

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al l9 % della somma sostenuta per l’attività di intermediazione immobiliare (agenzie o consulenti) per l'acquisto dell'unita immobiliare, se questa sarà adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.

La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché l’importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile.

Chi ne beneficia?

La detrazione spetta esclusivamente all'ACQUIRENTE dell'immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare.

I compensi corrisposti a mediatori creditizi per l'attività di intermediazione nella stipula dell'eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall'ambito della detrazione in esame.

 

Quali dati indicare?

Per usufruire della detrazione sono necessari i seguenti dati:

- l’eventuale attività di un soggetto “mediatore” e, conseguente indicazione dei dati identificativi dell’agenzia

- il codice fiscale o la partita IVA;

- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di

commercio,

- l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e il relativo metodo pagamento.

 

La detrazione spetta a condizione che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale, ovvero l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Quanto si detrae?

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino euro a 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro240.000.

La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di Imposta.

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.

 

Se a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all'agenzia immobiliare il compenso dell'intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato.

La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione

immobiliare siano sostenute nell'anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al

momento dell'accettazione della proposta di acquisto), a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di pagamento "tracciabile".

In alternativa, I‘utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

In conclusione

Alcune precisazioni:

- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;

- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l'immobile è in comproprietà, al fine di ottenere detrazione anche per il comproprietario che non é indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario

mancante;

- se la fattura è intestata al proprietario dell'immobile e ad un altro soggetto non proprietario. al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario, è necessario che in fattura venga specificato che l'onere è stato sostenuto solo da quest'ultimo.

 

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